Mandatario elettorale

La legge 6 luglio 2012, n. 96 “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici
in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la
trasparenza e il controllo di rendiconti dei medesimi”, ha introdotto l’obbligo della
rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte di tutti
i candidati Sindaci e Consiglieri Comunali nelle elezioni afferenti i Comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Il candidato deve comunicare con dichiarazione scritta al Collegio Regionale di
Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte d’Appello del Capoluogo di Regione
o il Tribunale del Capoluogo di Regione, il nominativo del mandatario elettorale
da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un
mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.
Al termine della campagna elettorale il candidato dovrà trasmettere la propria
dichiarazione relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale entro tre
mesi dalla proclamazione al:
1) Presidente del Consiglio Comunale di appartenenza (solo per i candidati eletti);
2) Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (per tutti i candidati).
Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e
servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Il rendiconto deve essere sottoscritto dal
candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione
all’ammontare delle entrate. Anche nel caso in cui un candidato non sostenga
nessuna spesa dovrà trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale una
dichiarazione negativa di spese elettorali.

Per “spese relative alla campagna elettorale” s’intendono quelle per:
a) la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
b) la distribuzione e diffusione del materiale e dei mezzi di cui alla lettera a),
compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e le
televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) l’organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al
pubblico anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, l’autenticazione delle firme e
l’espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle
liste elettorali;
e) il personale utilizzato e ogni prestazione o servizio inerente la campagna
elettorale.

Nel caso in cui il singolo candidato intenda raccogliere contributi
(di qualsiasi importo) per la campagna elettorale o intenda
spendere denaro proprio per un importo superiore a € 2.500,00 è
obbligato a designare un mandatario elettorale. La designazione
deve essere fatta per iscritto e comunicata dal candidato (sempre
per iscritto) al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale entro il
termine della campagna elettorale.
Il mandatario può essere designato dal giorno successivo all’indizione
delle elezioni.
È opportuno che i candidati che intendano nominare il mandatario
lo facciano nel momento stesso in cui accettano la candidatura.
La designazione effettuata dal candidato deve essere fatta pervenire
al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.
Il mandatario dovrà aprire un apposito conto corrente bancario
(o postale) sul quale convogliare i fondi raccolti. Nell’intestazione
del conto corrente dovrà essere specificato che il titolare agisce in
qualità di mandatario elettorale di un candidato nominativamente
indicato. Tutte le eventuali operazioni relative alla campagna
elettorale del candidato dovranno essere registrate contabilmente
dal mandatario e corrispondere esattamente alla movimentazione
del conto o dei conti correnti suddetti.
Alla dichiarazione va allegato un rendiconto dettagliato relativo
ai contributi ricevuti e alle spese sostenute nonché gli estratti
del conto o dei conti corrente bancari e/o postali. Il rendiconto
è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che
ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate e
riporterà analiticamente:

  • i contributi e i servizi provenienti da persone fisiche. Quelli
    d’importo o valore superiore a € 5.000 vanno indicati nominativamente;
  • tutti i contributi e i servizi provenienti da soggetti diversi.
    Tale dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, deve contenere la
    formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde
    al vero”.
    La veridicità di quanto dichiarato ricade sotto l’esclusiva responsabilità
    del candidato.

Nel caso in cui il Partito o la lista produca materiale di propaganda
che fa esplicito riferimento ai candidati (ad esempio un
volantino che riporti i nominativi dei candidati in lista oppure una
serie di “santini” per ciascun candidato ecc.), occorre quantificare
il valore di questo materiale “pro quota” per ogni candidato, il
quale inserirà questo valore nella sua personale dichiarazione, tra
i beni e servizi ricevuti. In questo caso il candidato dovrà dichiarare
di aver ricevuto un contributo dalla lista o dal partito di appartenenza,
sotto forma di stampati di propaganda o altri servizi, per
il corrispondente valore e/o di essersi avvalso di altri materiali e
mezzi propagandistici messi a disposizione dal Partito o lista non
quantificati se non riferiti direttamente ai candidati.

N.B. Nel caso in cui il candidato decide di non raccogliere fondi
per la propria campagna elettorale può evitare la designazione
del mandatario elettorale solo se impegna risorse proprie per
un importo non superiore a € 2.500,00, nel qual caso egli avrà
cura di inserire quantità e causali nella dichiarazione delle spese
che comunque deve effettuare.
Infine, il candidato può non fare nessuna spesa per la campagna
elettorale e, in questo caso, dovrà depositare una dichiarazione
negativa di spese elettorali.

Nel caso in cui il Partito o la lista produca materiale di propaganda
che fa esplicito riferimento ai candidati (ad esempio un
volantino che riporti i nominativi dei candidati in lista oppure una
serie di “santini” per ciascun candidato ecc.), occorre quantificare
il valore di questo materiale “pro quota” per ogni candidato, il
quale inserirà questo valore nella sua personale dichiarazione, tra
i beni e servizi ricevuti. In questo caso il candidato dovrà dichiarare
di aver ricevuto un contributo dalla lista o dal partito di appartenenza,
sotto forma di stampati di propaganda o altri servizi, per
il corrispondente valore e/o di essersi avvalso di altri materiali e
mezzi propagandistici messi a disposizione dal Partito o lista non
quantificati se non riferiti direttamente ai candidati.
N.B. Nel caso in cui il candidato decide di non raccogliere fondi
per la propria campagna elettorale può evitare la designazione
del mandatario elettorale solo se impegna risorse proprie per
un importo non superiore a € 2.500,00, nel qual caso egli avrà
cura di inserire quantità e causali nella dichiarazione delle spese
che comunque deve effettuare.
Infine, il candidato può non fare nessuna spesa per la campagna
elettorale e, in questo caso, dovrà depositare una dichiarazione
negativa di spese elettorali.
A norma della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il materiale
tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l’acquisto
di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva,
di messaggi politici ed elettorali (su quotidiani, periodici e siti
web), per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi
a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei
Sindaci e dei Consigli Comunali e Circoscrizionali, commissionati
dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati
si applica l’aliquota IVA del 4 per cento. L’applicazione dell’aliquota
agevolata è successiva alla specifica richiesta del servizio
da parte del mandatario alla ditta che lo eroga (es. tipografia,
network radiofonico/televisivo) con apposito modulo.

La dichiarazione può essere presentata a mano o, in alternativa,
può essere spedita con raccomandata A/R, conservando accuratamente
la ricevuta di ritorno.
Per i candidati eletti la dichiarazione e il rendiconto dovranno essere
inviati, entro tre mesi dalla proclamazione, pena decadenza
dalla carica:

  • al Presidente del Consiglio Comunale;
  • al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale istituito presso la
    Corte d’Appello o il Tribunale del Capoluogo di Regione.
    Per i candidati non eletti la dichiarazione e il rendiconto dovranno
    essere inviati, entro tre mesi dalla proclamazione solamente
    al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte d’Appello,
riceve le dichiarazioni e ne verifica la regolarità. Nel termine di centoventi giorni
dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità
delle dichiarazioni e dei rendiconti che sono depositati dai candidati e liberamente
consultabili.
Se il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale non contesta la regolarità di
dichiarazioni e rendiconti, gli stessi si considerano approvati entro centoventi
giorni dalla ricezione.
Le eventuali irregolarità sono contestate dal Collegio all’interessato, il quale ha
facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.
Avverso le decisioni del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, entro quindici
giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio Centrale di Garanzia
Elettorale.

In caso di mancato deposito presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
della dichiarazione, il Collegio stesso applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da € 25.822 a € 103.291.
La violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale in modo definitivo, costituisce causa di
ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica dello stesso nei
casi espressamente previsti dall’articolo 15 della legge n. 515/93.
Il superamento dei limiti massimi di spesa, per un ammontare pari o superiore al
doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre alla sanzione
amministrativa pecuniaria, la decadenza dalla carica.

La legge 96/2012 prevede una serie di norme che fissano tetti massimi di spesa da
non superare per la campagna elettorale dei singoli candidati.

Sul portale della Corte di Appello di Napoli, cliccando sull’immagine sottostante, potrete trovare ulteriori informazioni e modulistica in fase di aggiornamento.

Infine, vale la pena ricordare, che nessuna deduzione o detrazione di imposta è riconosciuta a chi finanzia la campagna elettorale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.